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Pubblicazione di matrimonio
Pubblicazione di matrimonio:

Descrizione
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con l'affissione in apposito spazio della casa comunale.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Il procedimento consta di tre fasi:

1) avvio della pratica di matrimonio:
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente - o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale - all'Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.

Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.

2) istruttoria:
La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

3) Esposizione delle pubblicazioni:
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:
- all'esposizione delle pubblicazioni presso l'apposito spazio della Casa Comunale;
- a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Tarquinia.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.

Validità:
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Requisiti
- maggiore età
- autorizzazione al matrimonio per i minorenni concessa dal Tribunale per i Minorenni per coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età, ai sensi dell’art 84 del Codice Civile;
- compimento delle pubblicazioni senza opposizione

Documentazione da presentare
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:
- la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
- nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c. );
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.

Spese
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a 14,62 euro (29,24 euro se uno degli sposi non è residente a Tarquinia e si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad altro Comune o all'estero)

Normativa di riferimento
- D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
- CODICE CIVILE artt. 84 e segg
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