Competenze
Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:
- la polizia amministrativa, come definita dall’articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;
- la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
- lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;
- la vigilanza sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- la prestazione di servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
- la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche;
- funzioni di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice stesso;
- funzioni di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della L. 65/1986.