L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011 ed è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tarquinia come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Lazio in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera , siano esse alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, intendendosi per tali , a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con L. n. 96/2017. 3.
Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale
L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono nel limite massimo di n. 4 (quattro) pernottamenti consecutivi.
La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.