A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
L’attività della pubblica amministrazione produce atti di rilevanza giuridica; l’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi.
Il cittadino ha generalmente diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione e, a seconda della finalità, vi sono tre tre tipologie di “diritto di accesso”:
DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE
La Legge 241/90 disciplina questo tipo di accesso e l’art. 22 lo definisce “...il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”; questa tipologia di diritto di accesso, delimita il campo di applicazione ai soli interessati, definendoli come i “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Esistono delle limitazioni all’esercizio di questo diritto; sono esclusi dal diritto di accesso:
Speculare al diritto di accesso degli interessati è il diritto di accesso dei controinteressati, ossia quei soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza; diritto quest’ultimo che funge quindi da virtuale contrappeso all’accesso, in un giuoco di reciproco e delicato bilanciamento. In caso di presenza di soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso; tali soggetti possono quindi opporsi all’accesso ai documenti.
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Il “decreto trasparenza” (D.Lgs 33/2013) introduce l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazione di pubblicazione sul sito istituzionale di determinati documenti, informazioni e dati. Chiunque può richiederli nel caso sia stata omessa la loro pubblicazione.
Una peculiarità dell’accesso civico de quo si ravvisa nel fatto che in capo al richiedente non vi sia alcun onere di motivare l’istanza di accesso e questa circostanza trova la sua ratio nel fatto che oggetto della richiesta di ostensione siano proprio quei documenti che devono essere pubblicati, ex lege, dalle Pubbliche amministrazioni all’interno dell’apposita sezione "Amministrazione trasparente" presente sui siti istituzionali di ciascuna di esse. Trattasi, dunque, dell’accesso a quegli atti e a quei documenti di per sé pubblici ed in quanto tali conoscibili e fruibili gratuitamente da parte di “ogni cittadino”.
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’art. 5 c.2 del D.Lgs 33/2013 sancisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti…”, il che significa che "chiunque", senza alcun onere motivazionale, ha diritto di accedere a dati e documenti per i quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza
RIFIUTO
In via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare o un particolare interesse pubblico, si pensi alla sicurezza pubblica; alla sicurezza nazionale; alla difesa e alle questioni militari; alle relazioni internazionali.
L’accesso civico può essere, altresì, rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse privato, si pensi alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia o alla libertà e la segretezza della corrispondenza
DIFFERENZE
Mentre nell’accesso documentale il soggetto è l“interessato”, ossia per poter accedere ai documenti amministrativi deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, nell’accesso civico e nell’accesso generalizzato, chiunque può esercitare il diritto.
Nell’accesso documentale oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi; nell'accesso civico e generalizzato il diritto è esteso anche a informazioni e dati (non necessariamente contenuti in documenti già elaborati).
La legge 241/90 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato mentre il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere copia del documento.
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID (prossimamente anche tramite CIE):
Per inviare una richiesta è necessario allegare:
In caso di richiesta inoltrata da un delegato:
In caso di richiesta inoltrata per conto di un'impresa: