A chi è rivolto
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che è intervenuto senza autorizzazione o in difformità da essa su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
ai sensi dell’art. 167 c. 4 lett. b D. Lgs. 42/2004 (MOD-04B/ACC-COM)
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che è intervenuto senza autorizzazione o in difformità da essa su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
Il codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica per interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica esclusivamente in alcuni specifici casi.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica per il SOLO impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 42/2004 prevede una documentazione ridotta come indicato nella modulistica.
Per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto il pagamento di una sanzione il cui importo è determinato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio”.
Per il solo impiego di materiali in difformità è previsto il pagamento della sanzione minima di euro 2.000,00. I dati per il pagamento della della sanzione vengono comunicati dal Comune in caso di proposta positiva di provvedimento comunale e di parere positivo/silenzio assenso del Soprintendente.
Il tecnico incaricato dal richiedente presenta attraverso il portale dedicato apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione elencata nella modulistica.
Il comune, dopo aver verificato preliminarmente che gli interventi non rientrino nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica (art.149 del D. Lgs. 42/2004, all’Allegato A del D.P.R. 31/2017) e che rientrino nella fattispecie previste dall’art. 167 comma 4 lett b. del D. Lgs. 42/2004 esamina l’istanza e la documentazione allegata verificandone la completezza.
Qualora gli interventi risultino NON rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 167 comma 4 lett. b del D. Lgs. 42/2004 il procedimento viene concluso con dichiarazione di inammissibilità con comunicazione al richiedente ed all’autorità giudiziaria.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il tecnico incaricato dal richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata con con comunicazione al richiedente.
Una volta verificata la completezza della domanda, il Comune provvede entro 90 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione istruttoria e con una proposta di provvedimento, e dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo al Comune entro i 90 giorni successivi alla ricezione degli atti.
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
Decorsi inutilmente 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17bis della Legge 241/1990, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento comunale.
In caso di proposta negativa di provvedimento comunale, il Comune comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
In caso di proposta positiva di provvedimento comunale e di parere positivo/silenzio assenso del Soprintendente il Comune comunica i dati per il pagamento della sanzione.
Il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica viene rilasciato a seguito del pagamento della sanzione da parte del richiedente.
In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini il procedimento viene concluso con archiviazione e conseguente comunicazione al richiedente ed all’autorità giudiziaria.
Il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto all’eventuale titolo edilizio in sanatoria ed è efficace per un periodo di cinque anni.
Istanza e documentazione elencata nella modulistica
Il rilascio del provvedimento finale viene comunicato ai recapiti indicati nella modulistica
Portale dedicato alla presentazione delle istanze edilizie e delle autorizzazioni paesaggistiche