A chi è rivolto
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che intenda intervenire su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
Ai sensi dell’ art. 146 D. Lgs 42/2004 (MOD-01/AUT-ORD)
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che intenda intervenire su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
Per intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, qualora gli interventi non rientrino nelle fattispecie escluse (art. 149 del D. Lgs. 42/2004, Allegato A D.P.R. 31/2017) è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica.
Il tecnico incaricato dal richiedente presenta attraverso il portale dedicato apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione elencata nella modulistica.
Il Comune, dopo aver verificato preliminarmente che gli interventi non rientrino nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica (art. 149 del D. Lgs 42/2004, Allegato A D.P.R. 31/2017), e che rientrino tra gli interventi per cui l'autorizzazione può essere rilasciata in subdelega ai sensi della L.R. 08/2012 esamina l’istanza, e la documentazione allegata verificandone la completezza.
Se gli interventi non rientrano tra quelli per cui l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in subdelega ai sensi della L.R. 08/2012 il Comune comunica al richiedente l’inammissibilità dell’istanza e la conseguente archiviazione. In tal caso l’autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta presso la Regione Lazio.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 30 giorni. Qualora il tecnico incaricato dal richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.
Una volta verificata la completezza della domanda, il Comune provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione istruttoria e con una proposta di provvedimento e dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo al Comune entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti. In caso di parere positivo della Soprintendenza, entro 20 giorni il Comune provvede in conformità con il provvedimento conclusivo.
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990. Il comune provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento comunale.
Nel caso di proposta negativa di provvedimento comunale, il Comune comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto titoli ai titoli edilizi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Il provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni.
Istanza e documentazione elencata nella modulistica
Portale dedicato alla presentazione delle istanze edilizie e delle autorizzazioni paesaggistiche