A chi è rivolto
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che intende intervenire su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
Ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 31/2017 (MOD-02/AUT-SEM)
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che intende intervenire su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
Per intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, con interventi di lieve entità (allegato B D.P.R. 31/2017) è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata.
Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 D.P.R. 31/2017).
Il tecnico incaricato dal richiedente presenta attraverso il portale dedicato apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione elencata nella modulistica.
Il comune, dopo aver verificato preliminarmente che gli interventi non rientrino nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica (art. 149 del D. Lgs. 42/2004, Allegato A D.P.R. 31/2017), e che rientrino tra gli interventi per cui l'autorizzazione può essere rilasciata con procedura semplificata (Allegato A D.P.R. 31/2017) esamina l’istanza e la documentazione allegata, verificandone la completezza.
Se gli interventi non rientrano tra quelli previsti dall’allegato B del D.P.R. 31/2017 il Comune comunica al richiedente l’inammissibilità dell’istanza e la conseguente archiviazione.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 10 giorni. Qualora il tecnico incaricato dal richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.
Una volta verificata la completezza della domanda, il Comune procede all’esame della richiesta. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il comune entro 20 giorni rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
Se la valutazione è positiva, il Comune procede entro 20 giorni all’invio alla Soprintendenza di una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, alla Regione che adotta il provvedimento conclusivo nei 10 giorni successivi.
Se la valutazione del Soprintendente è negativa, il Soprintendente ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, a meno che l’intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastante con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti, dandone idonea ed adeguata motivazione.
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione al Comune.
In caso di mancata espressione del parere del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17bis della Legge 241/1990, il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli eventuali titoli edilizi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Il provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni.
Istanza e documentazione elencata nella modulistica
Il rilascio del provvedimento finale viene comunicato ai recapiti indicati nella modulistica
Portale dedicato alla presentazione delle istanze edilizie e delle autorizzazioni paesaggistiche