Il tecnico incaricato dal richiedente presenta attraverso il portale dedicato apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione elencata nella modulistica.
Il comune, dopo aver verificato preliminarmente che gli interventi non rientrino nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica (art.149 del D. Lgs. 42/2004 , Allegato A del D.P.R. 31/2017) e che siano stati realizzati prima dell’imposizione del vincolo esamina l’istanza e la documentazione allegata verificandone la completezza.
Qualora gli interventi risultino realizzati dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico il procedimento viene concluso con dichiarazione di inammissibilità con comunicazione al richiedente ed all’autorità giudiziaria.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il tecnico incaricato dal richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata con con comunicazione al richiedente.
Una volta verificata la completezza della domanda, il comune provvede entro 90 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione istruttoria e con una proposta di provvedimento, dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo al Comune entro i 90 giorni successivi alla ricezione degli atti.
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
Decorsi inutilmente 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, i forma il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17bis della Legge 241/1990, il comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento comunale.
In caso di proposta negativa di provvedimento comunale, il Comune comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica postuma costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’eventuale titolo edilizio in sanatoria. Il provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni.