D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva.
“2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.”
Il CDU occorre:
- quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto UN TERRENO CHE NON SIA PERTINENZA DI UN EDIFICIO qualsiasi sia la sua superficie;
- quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto UN TERRENO CHE COSTITUISCE PERTINENZA DI UN EDIFICIO censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con superficie UGUALE O SUPERIORE A 5000 MQ.
Un terreno che ha partecipato al rilascio di un titolo edilizio abilitativo per la costruzione di un fabbricato, cioè è parte del lotto edificato, nonché funzionalmente e fisicamente connesso al fabbricato costituisce sostanzialmente pertinenza dello stesso. Urbanisticamente, infatti, un terreno che abbia partecipato al rilascio di un titolo edilizio, ha visto concretamente e definitivamente attuata la previsione assegnatagli dallo strumento urbanistico, quale contenuto della certificazione: si è quindi esaurita l'originaria natura di previsione normativa divenuta concreta trasformazione edilizia del terreno, connessa all’immobile principale del quale ha consentito l’edificazione in un rapporto sostanzialmente di funzionale asservimento. Si precisa che la nozione di pertinenza urbanistica o edilizia a cui far riferimento trattandosi di applicazione di dispositivo legislativo in materia edilizia (DPR 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia), ha caratteristiche diverse dal concetto di pertinenza civilistica; inoltre la connotazione catastale dell’immobile può essere indicativa ma non esaustiva della natura pertinenziale, alla luce nella valore non probatorio dei dati catastali dell’immobile.
Nella certificazione vengono riportate le destinazioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente e/o di eventuali strumenti urbanistici di attuazione delle previsioni del P.R.G. e sono inoltre indicati i vincoli come riportati negli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale (PTPR – PAI – VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 – ZPS/SIC dal progetto Natura 2000).