A chi è rivolto
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che è intervenuto senza autorizzazione o in difformità da essa su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
ai sensi dell’ art. 167 c. 4 D. Lgs 42/2004 (MOD-04/ACC-COM)
Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che è intervenuto senza autorizzazione o in difformità da essa su un bene tutelato dal punto di vista paesaggistico.
Il codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica per interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica esclusivamente in alcuni specifici casi ed a seguito del pagamento di una sanzione.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica può essere richiesto SOLO per le tipologie di interventi, stabiliti dall’art. 167 c. 4 del D. Lgs 42/2004:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Con il “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio” all’art. 3 sono stati specificati e dettagliati i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a), del Codice come segue:
- per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;
- per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
- per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R 31/2017 sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A. La Circolare applicativa n. 42 del 21/07/2017 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha chiarito che tali interventi “irrilevanti”, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017, NON sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e per essi NON è applicabile il regime sanzionatorio previsto.
L'importo della sanzione da pagare è determinato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio: "La sanzione pecuniaria è equivalente, al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. La sanzione minima è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), la sanzione massima è, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00). Il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Qualora il danno arrecato risulta sia pari a zero si applica la sanzione minima. Qualora la somma calcolata per il danno arrecato risulti sproporzionata rispetto alla violazione eseguita, la sanzione viene calcolata secondo un criterio di equità tra la sanzione minima e quella massima. Il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’I.C.I risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti."
L’importo ed i dati per il pagamento della della sanzione vengono comunicati dal Comune in caso di proposta positiva di provvedimento comunale e di parere positivo/silenzio assenso del Soprintendente.
Precisazioni Legge 105/2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica."
Con la Legge 105/2024 sono state introdotte rilevanti modifiche al D.P.R. 380/2001 che coinvolgono la disciplina dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all’art. 36-bis con una specifica fase endoprocedimentale volta all’accertamento di compatibilità paesaggistica nel caso in cui le opere oggetto di istanza ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
La fase endoprocedimentale dell’accertamento di compatibilità paesaggistica è disciplinata dai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 che prevedono: “Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati."
Con la D.G.R. 742/2024, la Regione Lazio ha fornito indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinati dalla Legge 105/2024 deliberando che: “nelle more di un adeguamento normativo delle funzioni amministrative in materia paesaggistica delegate ai Comuni, disciplinate dalla legge regionale n. 8/2012, le funzioni relative all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 sono esercitate dalla Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare.”
L'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e art. 36bis D.P.R. 380/2001 costituisce quindi procedimento diverso dall'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e le istanze relative a tale procedimento devono essere presentate alla Regione Lazio.
Il tecnico incaricato dal richiedente presenta attraverso il portale dedicato apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione elencata nella modulistica.
Il comune, dopo aver verificato preliminarmente che gli interventi non rientrino nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica (art. 149 del D. Lgs. 42/2004, Allegato A del D.P.R. 31/2017) e che rientrino nelle fattispecie previste dall’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 esamina l’istanza e la documentazione allegata verificandone la completezza.
Qualora gli interventi risultino NON rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 il procedimento viene concluso con dichiarazione di inammissibilità con comunicazione al richiedente ed all’autorità giudiziaria.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il tecnico incaricato dal richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata con comunicazione al richiedente.
Una volta verificata la completezza della domanda, il comune provvede entro 90 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione istruttoria e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo al Comune entro i 90 giorni successivi alla ricezione degli atti.
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
Decorsi inutilmente 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 17bis della Legge 241/1990, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento comunale.
In caso di proposta negativa di provvedimento comunale, il Comune comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990.
In caso di proposta positiva di provvedimento comunale e di parere positivo/silenzio assenso del Soprintendente il Comune comunica al richiedente l’importo della sanzione determinata ai sensi dell’art. 6 del “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio”
Il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica viene rilasciato a seguito del pagamento della sanzione da parte del richiedente.
In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini il procedimento viene concluso con archiviazione e conseguente comunicazione al richiedente ed all’autorità giudiziaria.
Il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto all’eventuale titolo edilizio in sanatoria ed è efficace per un periodo di cinque anni.
Istanza e documentazione elencata nella modulistica
Il rilascio del provvedimento finale viene comunicato ai recapiti indicati nella modulistica
Portale dedicato alla presentazione delle istanze edilizie e delle autorizzazioni paesaggistiche